Covid-19, dall’ammenda fino alla reclusione. I rischi per i trasgressori

Ormai quotidianamente e in ogni tipo di piattaforma è possibile reperire le misure stringenti emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di contenere il Covid-19. Benché la maggior parte della popolazione sembri averle pienamente recepite comprendendo la grave crisi sanitaria in atto, qualcuno si concede ancora il lusso di svolgere le proprie attività in maniera del tutto irresponsabile.

Oltre ad esporre a serio pericolo la propria salute e di coloro che li circondano, la trasgressione delle misure anzidette ha delle implicazioni penalmente rilevanti non di poco conto.
È ormai di dominio comune che lo spostamento senza comprovate esigenze di lavoro, di salute o di necessità comporta la violazione dell’art. 650 del codice penale. La norma rubricata “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità” punisce i trasgressori, con l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a duecentosei euro, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
Qualora nell’autocertificazione che attesti le ragioni anzidette dovesse dichiararsi il falso, la contestazione si fa ben più pesante. Al reo infatti verrebbe contestata la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cp) che prevede la pena fino a due anni di reclusione.

Giungiamo dunque alle questioni più spinose.
Tanti, tantissimi italiani in maniera scellerata hanno scoperto o incrementato in questi giorni la passione per il crossfit o per la corsa.
Le misure del Governo, pur sconsigliando vivamente tali attività tenuto conto dell’immane sacrificio di medici e infermieri ma anche delle tante vite spente in questi giorni, nulla vietano laddove l’esercizio fisico venga svolto in solitaria.
L’inconsapevole contagio, è bene sottolinearlo, non è in alcun modo scriminato dalla legge. Il rischio per i trasgressori è dunque la contestazione di colposa diffusione dell’epidemia (art. 452 cp) che prevede da uno a cinque anni di reclusione.

Ben più grave è la responsabilità nel caso di contagio volontario.
Si rischia infatti la contestazione dell’art. 438 cp che punisce con l’ergastolo chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni.
Nel caso in cui l’offensività della malattia sia rivolta esclusivamente a soggetti determinati, invece, possono essere contestati i reati di omicidio volontario (art. 575 cp) o di lesioni personali (art. 582 cp) rispettivamente nel caso in cui ne derivi la morte o la mera malattia.

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